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NORMATIVE

Cedolare secca: locazioni brevi

26/01/2021

Il comma 595, art. 1, Legge n. 178/2020, ha confermato l'applicazione, dall'anno 2021, della cedolare secca sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Superato tale limite, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in
forma imprenditoriale ex art. 2082, C.c.
In particolare, il presente comma del sopracitato articolo, si riferisce anche per i contratti stipulati tramite:

  • soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • soggetti che gestiscono portali telematici.

Inoltre, il comma 597, del citato articolo 1, conferma quanto previsto dall’art. 13-quater, comma 4, D.L. n.34/2019, ossia l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degliimmobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare inogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.

In particolare, il comma 597 ha apportato le seguenti modifiche al comma 4, D.L. n. 34/2019:

  • resta fermo quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali
  • le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali;
  • i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile.
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