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Sicurezza sul lavoro nei cantieri: arriva la patente a punti

05/03/2024

Il decreto-legge 19/2024, che contiene ulteriori misure urgenti per l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024.

Questo decreto ha introdotto modifiche significative al D.Lgs. 81/2008 per rafforzare le misure contro il lavoro nero e per migliorare la vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, ora intitolato "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", è stato completamente riscritto e sostituito. A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definito dall'art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere in possesso di una patente. 

La patente, rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell'INL, richiede il soddisfacimento di vari requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente. Questi includono l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal presente decreto, e il possesso di vari documenti, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). 

La patente viene assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti, permettendo alle parti interessate di operare nei cantieri temporanei o mobili con un punteggio di almeno 15 crediti. Il punteggio della patente può essere ridotto in base ai risultati delle verifiche e dei provvedimenti definitivi emessi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo. 

In caso di incidenti che causano la morte o un'invalidità permanente al lavoro, la sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere cautelativamente la patente per un massimo di 12 mesi. L'INL stabilisce i criteri, le procedure e i tempi della sospensione. Ogni provvedimento emesso include anche i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emessi in relazione allo stesso controllo ispettivo non possono comportare una decurtazione superiore a 20 crediti. 

Ogni corso consente di recuperare 5 crediti, a condizione che venga trasmessa una copia dell'attestato di frequenza alla sede competente dell'INL. I crediti recuperati non possono superare il numero totale di 15. Dopo due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti sopra menzionati, la patente aumenta di un credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, a condizione che l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio aumenta anche di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. 

Se un'impresa o un lavoratore autonomo ha una patente con meno di 15 crediti, non è permesso loro di operare nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, possono completare le attività di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, nonché rispettare gli effetti dei provvedimenti adottati secondo l'art. 14. 

Se un'impresa o un lavoratore autonomo opera in cantieri temporanei o mobili senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, devono pagare una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro. Questa sanzione non è soggetta alla procedura di diffida dell'art. 301-bis e comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, come previsto dal codice dei contratti pubblici del D.Lgs. 36/2023. 

Le informazioni sulla patente sono raccolte in una sezione specifica del portale nazionale del sommerso, come previsto dall'art. 19 del D.L. 36/2022 (L. 79/2022). Il Ministro del Lavoro stabilirà con un decreto le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente. 

Le disposizioni attuali possono essere estese ad altri settori di attività, come determinato da un decreto del Ministro del Lavoro. Questo sarà basato su uno o più accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. 

Le imprese che possiedono l'attestato di qualificazione SOA, come previsto dall'art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici del D.Lgs. 36/2023, non sono tenute ad avere la patente menzionata in questo articolo. 

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