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AGEVOLAZIONI

Rottamazione del magazzino 2024

04/02/2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una disposizione conosciuta come "rottamazione del magazzino", un concetto che ha le sue radici nel passato. In sintesi, questa misura permette di riallineare le rimanenze di magazzino, offrendo l'opportunità di adeguare le esistenze iniziali attraverso il pagamento di un'imposta e, in alcuni casi, anche l'IVA.

I paragrafi 78-85 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2024 stabiliscono che gli operatori commerciali che non aderiscono ai principi contabili internazionali possono adeguare fiscalmente le rimanenze iniziali di magazzino per l'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2023. Questo può essere fatto attraverso vari metodi che possono portare al pagamento di diverse tipologie di imposte, ma in ogni caso, senza rilevanza per le sanzioni.

Più specificamente, l'adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

1.  Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: questo adeguamento comporta il pagamento dell'IVA, calcolata applicando l'aliquota media del 2023 all'importo ottenuto moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività, con un decreto dirigenziale specifico. L'adeguamento comporta poi il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra l'importo calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

2.  Registrazione delle esistenze iniziali precedentemente omesse: in questo caso, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% da applicare al valore registrato.

È importante notare che l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale al 31 dicembre 2023.

Le imposte dovute sono pagate in due rate uguali, la prima entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi relative all'anno fiscale in questione e la seconda entro la scadenza per il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi per l'anno fiscale successivo.

Se il pagamento non viene effettuato nei termini previsti, le somme non pagate e gli interessi correlati vengono iscritti a ruolo in via definitiva, insieme alle sanzioni derivanti dall'adeguamento effettuato.

L'adeguamento non ha rilevanza per le sanzioni di alcun tipo. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a partire dall'anno fiscale indicato e, entro il limite del valore registrato o eliminato, non possono essere utilizzati per l'accertamento in riferimento agli anni fiscali precedenti a quello indicato.

L'adeguamento non ha effetto sui verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni e la riscossione delle imposte dovute, così come il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si prevede un provvedimento attuativo con le regole per i versamenti.

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