Loading...

APPROFONDIMENTI

News

NORMATIVE

Residenza fiscale persone fisiche: novità 2024

30/01/2024

L'articolo 1 del D.Lgs. 209/2023 ha introdotto una nuova definizione di "domicilio" per l'individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, come previsto dall'art. 2 comma 2 del TUIR. Questa definizione specifica considera il "domicilio" come "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona".

A differenza della precedente definizione, che era basata sul codice civile (art. 43) e considerava il domicilio come "il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi", la nuova definizione dà priorità agli interessi personali e familiari rispetto a quelli patrimoniali.

La giurisprudenza aveva precedentemente chiarito che, per determinare il luogo di domicilio, era necessario considerare sia i rapporti personali e affettivi, sia gli affari e interessi economici. Tuttavia, con la recente modifica legislativa, il legislatore ha deciso di dare maggiore importanza, per l'individuazione della residenza fiscale, agli interessi personali e familiari.

Per quanto riguarda le disposizioni convenzionali, come sottolineato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/2023, l'art. 4 § 1 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni stabilisce che l'espressione "residente in uno stato contraente" si riferisce a qualsiasi persona che, secondo la legislazione di tale Stato, è soggetta a tassazione in base al suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio simile.

In caso di conflitto tra le normative degli Stati contraenti, che qualificano entrambe la persona come residente, si applica il successivo § 2 dell'art. 4 del Modello OCSE. Questa norma stabilisce le regole per risolvere il conflitto di residenza, considerando il luogo di abitazione permanente, il centro di interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità, ecc.

Queste condizioni devono essere verificate in ordine gerarchico, e solo se la condizione precedente non permette di individuare la residenza in un solo Stato, si passa alla successiva. Inoltre, se si verifica la prima condizione, non è necessario indagare le successive.

I criteri convenzionali hanno un significato autonomo rispetto all'interpretazione che potrebbero avere nel contesto delle legislazioni nazionali. Per risolvere il conflitto, è necessario attribuire ai termini previsti solo il significato che essi hanno a livello internazionale, e non quello che avrebbero nel contesto nazionale.

In questo senso, gli interessi economici rientrano nella valutazione della residenza, poiché il criterio convenzionale del centro di interessi vitali considera l'insieme delle relazioni - personali e patrimoniali - senza che vi sia una preferenza astratta per una o l'altra sfera nella dottrina internazionale.

Infine, la nuova definizione di "domicilio" prevista dall'art. 2 del TUIR, che considera il domicilio come il luogo in cui si sviluppano principalmente i rapporti personali e familiari, non è sempre in linea con quanto previsto in altri Paesi.

Utilizziamo i nostri cookies, e quelli di terzi, per migliorare la tua esperienza d'acquisto e i nostri servizi analizzando la navigazione dell'utente sul nostro sito web. Se continui a navigare, accetterai l'uso di tali cookies. Per saperne di più, consulta la nostra Politica sui Cookies.