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Regime dei Forfettari: i chiarimenti e le risposte nella circolare AdE

06/12/2023

Nella Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate, dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.

Nel documento di prassi viene fornita anche risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle modifiche normative.

In merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

- viene innalzata da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente (di cui all’art. 1, comma 543, della legge di Stabilità 2015) per poter applicare il regime;
- le cause di cessazione del regime (di cui all’art. 1, comma 714, della legge di Stabilità 2015) vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

In base alle novità, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

La Circolare, inoltre, fornisce risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle modifiche normative.

Ad esempio, il documento di prassi precisa che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

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