
Il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 7 maggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio, ha riportato in auge il tema del Redditometro.
Questo strumento, utilizzato per la determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi a partire dagli anni fiscali dal 2016 (in pratica, a partire dal 2018, considerando le prescrizioni di legge), è stato riattivato dopo una sospensione stabilita dall'articolo 10 del Decreto Legislativo (Dl) 87/2018.
Quest'ultimo ha abrogato il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015, con effetto sugli accertamenti riferiti all'anno fiscale 2016. Inoltre, ha stabilito che il nuovo decreto avrebbe dovuto basarsi su una metodologia sviluppata con l'aiuto dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e delle associazioni dei consumatori. Questo ha portato all'emanazione del Decreto Ministeriale del 7 maggio 2024.
Il decreto attuale identifica il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, che possono essere utilizzati per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, come previsto dal quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Gli elementi indicativi di capacità contributiva includono la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio, determinata anche utilizzando l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
L'elenco di questi elementi è indicato nella Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto. Questa tabella identifica le informazioni che possono essere utilizzate per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. La tabella indica anche alcune categorie di beni e servizi detenuti dal contribuente, per i quali non è disponibile l'importo della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta. In questi casi, viene determinata una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato.
Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322. Queste spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella Tabella A è anche determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese. In assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella Tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta.
In merito alla imputazione delle spese al contribuente, si prevede che le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.