Loading...

APPROFONDIMENTI

News

SETTORE MARITTIMO

Lavoratori marittimi: l'INPS fornisce ulteriori indicazioni sulla malattia indennizzata

24/11/2023

Con il messaggio n. 4010 del 14 novembre 2023, l’INPS entra nel merito degli adempimenti del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato, per chiarire gli obblighi posti in capo al lavoratore marittimo durante il periodo tutelato.

Trovano applicazione anche per la categoria dei lavoratori marittimi le vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia.

Eventuale certificazione cartacea - purché in originale - è ammessa in via del tutto eccezionale, fatte salve le verifiche e le segnalazioni del caso da parte dell’INPS.

Permane in capo al lavoratore l’obbligo di invio all’Istituto del certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

Costituisce onere del lavoratore accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea. Si tratta, infatti, di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

È altresì onere del lavoratore assicurare il necessario costante aggiornamento sull’indirizzo di reperibilità durante l’intero evento di malattia.

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

Qualora, nonostante l’eventuale mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta a cura della Struttura territoriale INPS competente la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.

Utilizziamo i nostri cookies, e quelli di terzi, per migliorare la tua esperienza d'acquisto e i nostri servizi analizzando la navigazione dell'utente sul nostro sito web. Se continui a navigare, accetterai l'uso di tali cookies. Per saperne di più, consulta la nostra Politica sui Cookies.