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SETTORE MARITTIMO

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi: l’INPS fornisce le prime indicazioni operative

24/01/2024

L'INPS, attraverso il Messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, ha fornito le prime istruzioni operative relative alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024, in merito alla determinazione e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche per i lavoratori marittimi.

I lavoratori marittimi sono regolati da una normativa del lavoro specifica, regolata dal DPR n. 231/2006 (Regolamento che disciplina il collocamento della gente di mare), e dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC - 2006), che stabilisce i principi e i diritti minimi nel lavoro marittimo. Dal 2014 (DL n. 76/2013), la gestione della malattia e della maternità è stata affidata all'INPS, che garantisce:

• un'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale (art. 6 del R.D.L. n. 1918/1937) che si manifesta durante l'imbarco impedendo il proseguimento della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene garantita per la durata massima di un anno;

• un'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (art. 7, lett. b), del R.D.L. n. 1918/1937) per gli eventi di malattia che si manifestano entro i 28 giorni dallo sbarco, nella misura del 75% della retribuzione percepita 30 giorni prima dello sbarco, per la durata massima di un anno;

• un'indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita per gli eventi di malattia che si manifestano dopo 28 giorni dallo sbarco ed entro 180 giorni dallo sbarco, nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione goduta alla data di manifestazione della malattia e per la durata massima di 180 giorni;

• un'indennità per inabilità temporanea all'imbarco al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da infortunio o da malattia professionale. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l'evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

La Legge di Bilancio 2024, modificando gli artt. 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, cambia la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

In particolare, aggiungendo un ulteriore periodo all'art. 6, comma 1, lett. b), stabilisce che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione (in luogo del precedente 75%).

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce quindi una nuova modalità di calcolo dell'indennità di malattia giornaliera per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, disponendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia.

Se l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera viene calcolata dividendo l'importo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

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