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Immobili agevolati con Superbonus 110%: le novità in caso di vendita

23/01/2024

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha introdotto alcune modifiche significative riguardanti la plusvalenza generata dalla cessione di immobili che sono stati oggetto di interventi Superbonus 110%.

Ecco alcuni punti chiave:

  • A partire dal 1 gennaio 2024, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi Superbonus 110% e che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, rientrano tra i redditi diversi.
  • La plusvalenza per la cessione è data dalla differenza tra il valore realizzato dalla cessione e il costo di acquisto, al quale vanno aggiunti i costi inerenti.
  • Per tali plusvalenze è ammessa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% come stabilito dalla Legge 296/2005 art.1 c.496.
  • Sono esclusi da tale imposizione: gli immobili acquisiti per successione e gli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o da un suo familiare per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

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