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NORMATIVE

Dimissioni per fatti concludenti

23/01/2025

Il recente sviluppo legislativo in Italia ha visto l'introduzione di un’importante novità in materia di dimissioni dei lavoratori, nota come "Dimissioni per fatti concludenti." Questa disciplina è stata dettagliata dal Collegato Lavoro e ulteriormente specificata dalla Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, diramata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Contesto Normativo
Le dimissioni per fatti concludenti sono state introdotte dall’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2015, come aggiunto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024, meglio conosciuta come Collegato Lavoro. Questa normativa mira a regolamentare i casi in cui un lavoratore, attraverso il proprio comportamento, lascia intendere la volontà di dimettersi dal suo impiego.

Procedura e Adempimenti
La normativa stabilisce che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre i termini definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può ritenere risolto il rapporto di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni sulle novità.
L'Ispettorato mette altresì a disposizione un modello di comunicazione dell'assenza ingiustificata all'ITL con cui i datori di lavoro potranno attivare la nuova procedura.

Ecco i passaggi principali della procedura:

  • Comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Il datore di lavoro deve inviare una segnalazione alla sede territoriale dell’INL competente. Questa comunicazione, preferibilmente tramite PEC, deve contenere i dettagli del lavoratore, inclusi i dati anagrafici e i recapiti.
  • Verifica dall'INL: Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'INL può avviare accertamenti per verificare l'effettiva assenza del lavoratore e le eventuali giustificazioni. Se l’assenza risulta ingiustificata, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, se il lavoratore prova che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio, un ricovero ospedaliero) o a fatti imputabili al datore di lavoro, la risoluzione non avrà effetto.

Implicazioni per Datori di Lavoro e Lavoratori
Un aspetto cruciale di questa normativa è il ruolo attivo dell’INL. Il datore di lavoro non può agire autonomamente dichiarando risolto il rapporto di lavoro, ma deve preliminarmente comunicarlo all’INL. Questo passaggio introduce un livello di trasparenza che tutela entrambe le parti, prevenendo abusi da parte del datore o del lavoratore.

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