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Chiarimenti AdE sulla nuova Irpef nella Circolare 6 febbraio 2024, n. 2

07/02/2024

La Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dal Decreto Legislativo n. 216/2023.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Gli articoli da 1 a 3 del Decreto attuano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della Delega, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

In particolare, la disposizione prevede che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’art. 11, comma 1, TUIR le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

L’art. 1, comma 2, del decreto, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

In merito al trattamento integrativo viene previsto e specificato, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, che il trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

La Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024 ha anche annunciato l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

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