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Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile

22/02/2024

A partire dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024, le aziende, i professionisti e le organizzazioni non commerciali possono riservare il bonus pubblicitario per gli investimenti realizzati e/o previsti per il 2024.

La notifica deve essere inviata tramite il servizio specifico disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dagli enti interessati o tramite intermediari autorizzati a trasmettere le dichiarazioni.

Il bonus è disponibile solo per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche online.

Per usufruire del bonus, l'importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 deve superare di almeno l'1% l'importo degli investimenti analoghi effettuati nel 2023.

Dal 1° marzo 2024, sarà attiva la piattaforma per l'invio delle richieste per prenotare il credito d'imposta per gli investimenti realizzati e/o previsti per il 2024.

Per il 2024, la scadenza per la presentazione della comunicazione per l'accesso al bonus è stata prorogata al 2 aprile 2024, anziché al 31 marzo. Il rinvio è stato disposto con un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 15 febbraio 2024, dato che nel 2024, la scadenza ordinaria del 31 marzo coincide con le festività pasquali.

Le comunicazioni di accesso al credito d'imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d'impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023. Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:

  • nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
  • nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
  • iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° marzo al 2 aprile 2024 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

L’invio può essere direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

A seguito della presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2024 deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 (secondo la tempistica attualmente vigente).

L’importo degli investimenti pubblicitari che saranno indicati in tale dichiarazione non potrà essere superiore a quello indicato nella comunicazione presentata.

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