23/04/2021
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto all’articolo 1, comma 16, che: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
Si tratta, in sostanza, di un’estensione dell’agevolazione contributiva già prevista dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), che nella nuova formulazione passa dalla precedente misura del 50% all’attuale 100% (decontribuzione totale).